Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito (D.L. n. 755/18).
Le novità degne di nota riguardano:
1) il provvedimento di ingiunzione
2) l’introduzione della possibilità dell’Avvocato di parte di compiere una preventiva ricerca telematica dei beni da pignorare.
Gli emendamenti in discussione al Senato si ispirano allo strumento dell’Alternative Dispute Resolution (ADR) e da altri strumenti propri del sistema di common law ove determinate attività, come quella di concretizzazione del credito, sono lasciate direttamente al soggetto interessato mediante forme di autotutela privata senza il preventivo vaglio dell’autorità giudiziaria. Incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie è più che mai necessario, in un contesto, come quello attuale, contraddistinto da un eccessivo carico giudiziario.
Si prospettano due novità interessanti, ossia: 1) la modifica all’art. 656-bis. c.p.c. “Atto di ingiunzione di pagamento” e 2) l’inserimento nel c.p.c. dell’art. Art. 492-ter. “Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam)”.
Lo scopo del legislatore è semplificare l’attuale sistema di recupero del credito. Con tali modifiche il legislatore intende conferire all’avvocato della parte creditrice il potere di emanare il provvedimento di intimazione, sprovvisto di esecutorietà, al pagamento di un determinato credito, senza dover ricorrere al preventivo filtro del giudice. Coloro che propongono tale modifica ritengono che nella procedura monitoria il ruolo dell’autorità giudiziaria non sia altro che una mera attività cartolare al pari di quella notarile, priva di giudizio di merito. Attribuire, dunque, questo potere all’avvocato non eluderebbe, di fatto, alcuna garanzia di imparzialità a tutela del debitore. Inoltre, l’onere dell’attività di controllo preventivo dei requisiti del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 656-bis. c.p.c., che oggi viene eseguito dall’autorità giudiziaria, dovrebbe diventare onere del difensore che emana il suddetto decreto, il quale, in caso di omissione per dolo o colpa grave, della puntuale verifica della sussistenza dei requisiti, ex art. 633 c.p.c., ne risponderà disciplinarmente dinanzi al competente ordine professionale, pena il rimborso delle spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.
In tal modo si vuole alleggerire l’ormai congestionato sistema giudiziario, garantendo speditezza e certezza al recupero del credito vantato dal creditore, lasciando all’autorità giudiziaria la gestione delle liti civili.
L’altro emendamento proposto concerne l’introduzione dell’art. 492-ter c.p.c. all’interno del codice di procedura civile prevedendo la possibilità per l’avvocato, a fronte di un incerto recupero del credito, di svolgere una preventiva ricerca telematica dei beni da pignorare, evitando la preliminare autorizzazione giudiziaria in favore degli ufficiali giudiziari dell’UNEP. In tal modo si eviterebbe l’inutile dispendio di risorse economiche e di attività processuale, verificando preventivamente la solidità finanziaria e patrimoniale del debitore. In tal modo il creditore potrebbe procedere ad un recupero mirato e sicuro del proprio credito evitando di dover attendere, dopo anni, l’esito sfavorevole di un procedimento esecutivo nei confronti di un debitore che era in realtà sin dall’inizio insolvente. La possibilità di effettuare la ricerca telematica preventiva potrebbe finalmente porre fine alle numerose azioni esecutive spesso infruttuose con notevole sfiducia nei creditori e contemporaneamente non andrebbe ad aggravare il sistema giudiziario.
Anche nella ricerca telematica dei beni da pignorare sarebbe prevista la sanzione a carico del legale, il quale sarebbe deontologicamente, ma anche civilmente e penalmente responsabile della custodia e conservazione delle informazioni apprese in applicazione dei principi in materia di tutela dei dati personali, recepiti con la recente attuazione della direttiva europea sulla privacy (GDPR 679/2018).