La mediazione è uno strumento per risolvere le controversie senza necessità di ricorrere al Giudice. Può essere utilizzato in ogni tipo di questione, salvo alcune eccezioni previste dalla legge. Consiste nell’attività professionale svolta da un soggetto imparziale che aiuta due o più persone nel trovare un accordo amichevole, oppure formula per loro una proposta che può aiutarle nella risoluzione della controversia.
Il procedimento prevede una attività negoziale in cui le parti sono protagoniste con i loro avvocati. Queste possono confrontarsi ed esporre al Mediatore, in modo semplice e diretto, le proprie ragioni con la certezza che le informazioni resteranno riservate.
Il Mediatore approfondisce le posizioni di ognuno anche in incontri separati, e verifica la miglior soluzione possibile per risolvere la controversia in tempi brevi (non più di tre mesi) e costi inferiori al processo.
CHI E’ IL MEDIATORE?
E’ la persona competente, esperta in tecniche di comunicazione e negoziali, ed imparziale che, presiede la mediazione e aiuta le parti a giungere ad un accordo senza decidere al posto loro, salvo che non lo vogliano le parti stesse.
Il mediatore opera all’interno di “organismi di mediazione” che sono enti pubblici (ad esempio l’OMF) o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione, perché autorizzati dal Ministero della Giustizia.
QUANDO SI PUÒ E QUANDO SI DEVE RICORRERE ALLA MEDIAZIONE
La legge obbliga le parti a rivolgersi ad un mediatore prima di iniziare una causa in Tribunale in materia di: condominio, diritti reali (proprietà servitù, confini, ecc..), divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione e comodato, affitto di aziende risarcimento danni da responsabilità medica e sanit-ria; diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Anche il Giudice può obbligare le parti in causa a tentare la conciliazione in Mediazione.
La Mediazione può essere prevista come obbligatoria da clausole contenute in contratti o statuti.
Tutti possono ricorrere alla Mediazione ogni qualvolta lo vogliano, anche per materie e al di fuori dei casi sopra elencati.
VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE
- Il verbale di mediazione ha lo stesso valore di una sentenza pronunciata dal Tribunale.
- La comunicazione della domanda di mediazione interrompe la prescrizione ed impedisce, seppure per una sola volta, la decadenza del diritto oggetto della medesima domanda.
- Le parti rimangono libere di abbandonare la procedura di mediazione in qualsiasi momento e eventualmente di rivolgersi al Tribunale e di iniziare il processo, o ricorrere all’arbitrato.
- Tutto ciò che viene detto o esibito durante la procedura, rimane riservato e non altrimenti utilizzabile, salvo diverso accordo tra le parti stesse.
- I costi della mediazione sono inferiori a quelli di una causa e, nell’ipotesi di raggiungimento dell’accordo, il verbale è esente dall’imposta di registro fino al valore di € 50.000.
- E’ anche previsto un credito di imposta pari all’importo pagato per le spese della mediazione, fino ad un massimo di € 500.
- Qualora l’accordo così raggiunto non fosse rispettato, la parte che intende farlo rispettare potrà chiedere l’esecuzione forzata ed anche iscrivere ipoteca così come farebbe con una sentenza.
L’AVVOCATO IN MEDIAZIONE
L’avvocato che assiste il proprio cliente in mediazione deve essere adeguatamente preparato ed avere una certa dimestichezza con le tecniche negoziali. Dialoga con l’altra parte e con il mediatore, allo scopo di assistere il suo cliente al raggiungimento un accordo che tenga conto dei suoi reali interessi e bisogni.