Arbitrato

L’arbitrato è uno strumento con cui  è possibile risolvere controversie civili e commerciali, sia in ambito domestico che internazionale, in alternativa alla giustizia ordinaria (cioè senza ricorso ad un procedimento giudiziario), che consiste nell’affidamento a uno, o più soggetti terzi privati (gli arbitri) dell’incarico di risolvere una controversia, mediante una decisione (il lodo) che produce gli stessi effetti di una sentenza  e che sarà vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguita, anche in via forzata.

Non sono arbitrabili le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili.

L’arbitrato è regolato dal Codice Civile dall’art. 806 all’art. 840 C.C.

L’arbitrato può essere ad hoc quando il procedimento è direttamente disciplinato dalle parti nella loro convenzione arbitrale (clausola/compromesso), senza il riferimento ad una istituzione arbitrale. Le parti stabiliscono nella clausola compromissoria la disciplina tendenzialmente completa del meccanismo arbitrale. Ha il vantaggio di esaltare l’autonomia privata e di ridurre i costi del procedimento, dato che non vi è un organismo deputato alla gestione delle controversie. Però ha una minore attitudine a garantire l’effettivo svolgimento del procedimento stante l’assenza di un’autorità esterna alle parti, in grado di intervenire in caso di inerzia, malafede o difficoltà.

Amministrato ( art. 832 e ss. C.C.) quando il procedimento si svolge sotto il controllo di una determinata istituzione, in base ad un regolamento da questa predisposto. Le parti affidano ad un regolamento arbitrale precostituito ( ad esempio ad una Camera Arbitrale) la gestione e l’organizzazione del procedimento in base alle norme procedurali contenute nel Regolamento degli arbitrati, predisposto dall’istituzione, al quale gli arbitri e le parti sono tenuti ad attenersi. L’istituzione interviene sia per superare l’inerzia o il disaccordo delle parti relativamente alla nomina degli arbitri, alla fissazione della sede, alla scelta della lingua, ma anche per rimuovere ogni altro ostacolo che possa insorgere nel procedimento arbitrale.

Il Regolamento dell’istituzione può prevedere che l’arbitrato sia rituale, di diritto o di equità.

Rituale: si svolge secondo le regole del codice di procedura civile. Conduce ad una decisione, il lodo, che ha efficacia di sentenza.

Irrituale: conduce ad una decisione che ha natura ed efficacia negoziale.

Di diritto: gli arbitri decidono secondo le norme di un certo ordinamento giuridico.

Di equità: gli arbitri decidono non in base alle norme di un determinato ordinamento giuridico, ma secondo criteri equitativi.

Vantaggi dell’arbitrato amministrato

Rapidità: il procedimento si conclude entro pochi giorni dalla costituzione dell’arbitro nominato. Il Regolamento degli arbitrati può prevedere, inoltre, una procedura accelerata, applicabile alle controversie di un certo valore, che garantisce meno formalità e un termine più breve per il deposito del lodo.

Competenza degli Arbitri: l’arbitro viene scelto con particolare riguardo alla natura, alle caratteristiche della controversia e alle parti (c.d. “giudice su misura”).

Terzietà degli Arbitri: gli arbitri devono dichiarare la propria indipendenza e imparzialità nei confronti delle parti, i loro difensori o rappresentanti o con l’oggetto della controversia.

Riservatezza: le parti hanno la possibilità di mantenere le loro buone relazioni senza che la controversia tra di esse insorta venga a conoscenza di terzi.

Costi: sono trasparenti e prevedibili, secondo il tariffario allegato al regolamento degli arbitrati. La liquidazione finale delle spese da parte degli arbitri è soggetta al controllo da parte di Camera Arbitrale.

Efficacia esecutiva del lodo: il lodo rituale acquisisce efficacia di titolo esecutivo grazie al decreto di omologazione da parte del Tribunale nel cui circondario ha sede l’arbitrato.

L’Arbitro

Gli arbitri nominati dall’istituzione che amministra l’Arbitrato vengono, generalmente, scelti tra gli iscritti all’Albo Arbitri, formato da professionisti particolarmente esperti in materie giuridiche, economiche e tecniche, che hanno svolto, preferibilmente, un corso di formazione sull’arbitrato.

Tutti gli arbitri nominati devono rispettare il Regolamento e il Codice Deontologico dell’istituzione che  amministra l’Arbitrato.

Le Clausole Arbitrali

Si può fare ricorso all’arbitrato amministrato all’insorgere della controversia, se preventivamente è stata inserita nel contratto un’apposita clausola scritta, detta clausola compromissoria.

Con la clausola compromissoria le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d’arbitrato.

In alternativa è possibile ricorrere all’arbitrato attraverso la stipula di un accordo scritto – atto di compromesso  con il quale le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte e con cui eventualmente si delega ad una istituzione e/o Camera Arbitrale la risoluzione della controversia.